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Il decreto legge del 29/11/2008, n. 185 convertito nella legge 28/01/2009, n. 2 ha introdotto una differente modalità di liquidazione dell'I.V.A. (e quindi di versamento della stessa), al momento dell'incasso della fattura e non più al momento dell'emissione della stessa.

Tale decreto è entrato in vigore dal 28 aprile 2009.

Il sistema 'Multiplo' (con un apposito aggiornamento - contattatare l'ufficio) è in grado di provvedere alla normativa.

 

Chi ne possiede i requisiti può emettere fatture ad esigibilità differita con l'iscrizione della seguente espressione: " Iva ad esigibilità differita ex art. 7, Dl 185/08".

La scelta se approfittare o meno di questa agevolazione compete solo a colui che emette la fattura. L'acquirente del bene deve solo adeguare il proprio comportamento alla scelta fatta dal fornitore. Il soggetto che riceve una fattura con l'indicazione che trattasi di operazione ad esigibilità differita deve rinviare la detraibilità dell'iva esposta in fattura fino al momento in cui eggettuerà il pagamento.

Quindi: a partire dal 28 aprile 2009 in presenza dell'annotazione sopra indicata NON POTRA' ESSERE DETRATTA L'IVA ESPOSTA IN FATTURA FINO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA MEDESIMA.

Data di inserimento: 15/05/2009
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